Attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
A seguito di una ricerca in internet è stato trovato il seguente decreto che stabilisce le misure volte a proteggere la salute umana e l'ambiente nei confronti della:
- emissione deliberata di organismi geneticamente modificati nell'ambiente;
- immissione sul mercato di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o costituiti da essi , destinati alla successiva emissione deliberata nell'ambiente.
Il ministro della sanità coordina le attività amministrative e tecnico scientifiche relative alla integrale attuazione delle misure contenute nel presente decreto.
Chiunque intende effettuare un'emissione deliberata di un OGM o di una combinazione di OGM a scopi di ricerca e di sviluppo o per scopi diversi dall'emissione sul mercato è tenuto a darne preventiva notifica al Ministero della sanità.
Il Ministero della sanità in collaborazione con l'istituto superiore di sanità , effettua l'istruttoria preliminare esaminando la conformità delle notifiche alle disposizioni del presente decreto.
Inoltre comunica entro novanta giorni dal ricevimento della notifica , se l'emissione può essere o meno effettuata. Il notificante può effettuare l'emissione solo dopo aver ricevuto comunicazione del provvedimento formale di assenso del Ministero della sanità, nel rispetto delle condizioni ivi previste.
Il Ministero della sanità può consentire l'immissione sul mercato di prodotti contenenti OGM o costituiti da essi solo se:
- è stato dato l'assenso ad una notifica ai sensi del titolo II ovvero è stata già effettuata dall'autorità competente un'analisi di rischio in base agli stessi elementi descritti nel titolo II;
- i prodotti sono conformi alla normativa comunitaria che li riguarda;
- i prodotti rispondono ai requisiti previsti dal presente titolo in ordine alla valutazione del rischio ambientale.
I prodotti contenenti OGM o costituiti da essi possono essere immessi sul mercato soltanto se l'etichetta e l'imballaggio sono conformi a quanto specificato nel consenso scritto di cui agli articoli 12 e 13.
Qualora sussistano motivi per ritenere che un prodotto immesso sul mercato in conformità al presente decreto costituisce un rischio per la salute umana e per l'ambiente , il Ministero della sanità o il Ministro dell'ambiente, in base ai poteri loro rispettivamente attribuiti dalle vigenti disposizioni, dispone con ordinanza di limitarne o di proibirne provvisoriamente l'uso e/o la vendita sul territorio nazionale .
Le tecniche di modificazione genetica che devono essere escluse dal campo d'applicazione del presente decreto, se non comportano l'uso di OGM come organismi riceventi o parentali sono:
- la mutagenesi
- la fusione cellulare (compresa la fusione dei protoplasti) di cellule di piante, quando gli organismi risultanti possono anche essere prodotti con metodi di riproduzione tradizionale
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